"Regolamento per lo spezzamento ed innaffiamento delle strade"

emanato dalla Prefettura di Polizia di Napoli il 3 maggio 1832.
Il Prefetto di Polizia
Ordina quanto segue
Tutt'i possessori, o fittuarj di case, di botteghe, di cortili, e di posti fissi, o volanti, avranno l'obbligo di far ispazzare la estensione do strada corrispondente al davanti della rispettiva abitazione, bottega, cortile, ec. Per lo sporto non minore di palmi dieci di distanza dal muro, o dal posto rispettivo. Questo spezzamento dovrà essere eseguito in ciascuna mattina prima dello spuntar del sole, usando l'avvertenza di ammonticchiarsi le immondezze al lato delle rispettive abitazioni, e di separarne tutt'i frantumi di cristallo, o di vetro che si troveranno, riponendoli in un cumulo a parte.
Art. 2. Le immondezze raccolte a norma del prescritto nel precedente articolo saranno tolte nelle ore mattutine o da' particolari, che desiderano appropriarsele, o da coloro, che ne saranno particolarmente incaricati dalla Polizia, oppure dal Corpo di Città, i quali saranno tenuti a trasportarle fuori Città ne' siti che verranno destinati; avvertendo che nel trasporto non ne cada qualche porzione sulla strada, e con l'obbligo, ia questo caso, di raccogliere al momento, e riporle di nuovo ne' recipienti, ne' quali si trasportano.
Art. 3. I padroni, o gli affittatori delle stalle, e delle rimesse avranno l'obbligo di far togliere ogni giorno il letame, e trasportarlo ne' luoghi che verranno indicati da' Commesarj di Polizia, a teore delle istruzioni che all'uopo saranno trasmesse dalla Prefettura.
Art. 4. I così detti Capi-mastri, e chiunque faccia per suo, o per altro conto eseguire qualche fabbrica, avranno l'obbligo di far trasportare le sfabbricine, e i materiali inserivibili, né siti, che da' Commessarj di Polizia saranno designati. Così nel trasporto i queste sfabbricine, come in quello del letame, di cui è parola nel precedente articolo, dovranno esarsi le stesse precauzioni prescritte nell'articolo 2 per lo trasporto delle immondezze.
Essi avranno di più l'obbligo espresso di far innaffiare, almeno due volte al giorno, il sito dove la fabbrica si esegue, ad oggetto di distruggere il polverio, che s'innalza dalle sfabbricine, e dai materiali inservienti alla costruzione.
I carrettieri e salmatari avranno l'obbligo di esattamente adempiere il trasporto, e saranno perciò soggetti alle pene stabilite coll'articolo 10 della presente Ordinanza, in caso di contravvenzione.
Art. 5. Oltre il dovere dello spezzamento stabilito nell'articolo 1 tutt'i possessori, o fittuarj di botteghe, di giardini, di cortili, e di case, posti fisi, o volanti, avranno quello di far innaffiare l'estenzione di strada corrispondente al davanti della rispettiva abitazione, bottega, cortile etc. Per lo sporto non minore di palmi dieci di distanza dal muro, o dal posto rispettivo. Questo innaffiamento sarà eseguito, dalla pubblicazione del presente Regolamento in avanti, due volte al giorno, il primo all'alba, innanzi di spazzarsi, e l'altro verso le ore venti in ventuno.
Art. 6. Il prescritto ne' precedenti articoli è dichiarato obbligatorio anche per i custodi de' pubblici eidifizj, di pubblici stabilimenti, di monisteri, e di chiese.
Art. 7. E' proibito a chiunque di gettare in qualunque tempo dai balconi, dalle finestre, dai terrazzi, e da qualsivoglia sito delle rispettive abitazioni, botteghe, o altri locali alcun materiale di qualunque siasi natura, che ingombri le strade o le piazze.
Art. 8. E' similmente vietato di gettare dalle finestre, o dai cortili le acque servite per i bagni, o per qualunque altro uso domestico, e farle scorrere nelle strade.
Art. 9. E' inoltre proibito ai sorbettieri, ai venditori di carni, di pesce, di verdure, ed a qualunque altra persona di versare le acque, così nelle strade, che ne' locali destinati ad uso di piazza.
E' espressamente vietato di lavare, o di spandere panni lungo le strade abitate, e specialmente lungo il tratto della riviera di Chiaja, come altresì di lavare ne' cortili delle case, o ne' locali terreni, versando le acque sulle pubbliche strade. Le lavandaie di Chiaja dovranno in vece recarsi ne' locali alla vittoria ed a Santa Maria in Portico, dove per comodo pubblico trovasi ciò che necessita per lavare le biancherie, e per asciugarle.
Art. 10. Ogni contravvenzione al disposto ne' precedenti articoli sarà punita con pena di detenzione, e di ammenda di Polizia a seconda de' casi.
Art. 11. Questo Regolamento sarà messo in piena attività nella giurisdizione della Prefettura per quanto sarà compatibile con la qualità, e la proibizione dei diversi Comuni, e secondo le particolari istruzioni che all'uopo saranno trasmesse ai rispettivi Funzionarj.
Art. 12. I Commessarj de' Quartieri, gl'Ispettori Commessarj dei Reali Siti di Portici, e di Capodimonte, e gli altri Funzionarj di polizia sono, ciascuno per la parte rispettiva, incaricati di invigilare sotto la loro responsabilità alla esecuzione del presente Regolamento.
Napoli 3 Maggio 1832.
Il Prefetto di Polizia interino
Cav.re Gennaro Piscopo
Giovanni De Feo